Come noto, la lettera c) del primo comma dell’art. 8 dell’IVA prevede che gli operatori che abbiano realizzato nell’anno precedente esportazioni per almeno il 10% del volume di affari, possano effettuare acquistati di beni (esclusi gli immobili e le aree fabbricabili) o servizi senza assoggettamento ad IVA, salvo casi particolari (inizio attività e simili) per i quali sono previste apposite regole
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