Con il Decreto in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2003, viene aggiunto, all’allegato del DPR 904/82 e successive modifiche, il punto 41, che riguarda i coloranti azoici che, se rilasciano una o più ammine aromatiche elencate nell’appendice in concentrazioni individuabili, (cioè superiori a 30 ppm), negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio che potrebbero entrare in contatto, diretto e prolungato, con la pelle o con la cavità orale umana
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