È stato pubblicato (1) il decreto ministeriale 17 febbraio 2012 dal titolo “Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2011/59/UE” (2).
Novità
È stata aggiunta la voce 1374 all’allegato II, che proibisce l’uso del o-aminofenolo e dei suoi Sali in tutti i prodotti cosmetici. In precedenza questa sostanza era presente alla voce 34 dell’allegato III parte seconda, provvisoriamente autorizzata come colorante ad ossidazione per tinture per capelli. (3)
Sono state aggiunte all’allegato III parte prima (sostanze regolamentate in modo definitivo) 25 sostanze da usare nei coloranti per capelli, che in precedenza erano presenti nell’allegato III parte seconda (sostanze autorizzate provvisoriamente). Di conseguenza sono state eliminate le corrispondenti voci nell’allegato III parte seconda, ma nello spostamento sono state inserite modifiche di rilievo nelle singole voci, sia riguardo al campo di applicazione e alle quantità ammesse, che per le avvertenze da riportare obbligatoriamente in etichetta.
È stato modificato il numero d’ordine 203 dell’allegato III parte prima, e contemporaneamente vi è stata la soppressione del numero d’ordine 54 dell’allegato III parte seconda, riferiti entrambi al 2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol; in questo modo si è verificata la riunificazione in un'unica voce della situazione regolatoria della sostanza, per la quale vengono fissati i limiti per l’impiego sia come colorante di ossidazione che come colorante non di ossidazione per tinture per capelli.
Infine, viene prevista la proroga dell’autorizzazione all’impiego fino al 31 dicembre 2011 per due coloranti per capelli in Allegato III, parte seconda;
Entrata in vigore
Il decreto è datato 17 febbraio 2012, è entrato in vigore l’ 11 maggio 2012 e prevede, retroattivamente, che a decorrere dal 3 gennaio 2012 i prodotti cosmetici non conformi alle nuove disposizioni non possano essere immessi sul mercato dai produttori e dagli importatori in UE e che dalla stessa data non possano essere venduti o distribuiti al consumatore finale dell’Unione.
Commento
Il recepimento da parte dell’Italia risulta tardivo, infatti secondo quanto previsto dalla Direttiva europea, avrebbe dovuto essere pubblicato entro il 3 gennaio 2012 per essere applicato il giorno stesso.
È opportuno notare che la numerazione dell’allegato III parte prima della legge 713/86 si concludeva con il numero 211, mentre il nuovo decreto inserisce 25 nuovi numeri d’ordine a partire dal numero 215, lasciando vacanti tre numeri, adeguandosi a quanto previsto anche dalla direttiva 2011/59/UE.
Con le modifiche introdotte dal nuovo decreto, rimangono nell’allegato III parte seconda soltanto due sostanze: al numero 10 la Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine [100418-33-5] e suoi Sali ed al numero 49 la miscela HC Red N° 10 HC Red N° 11 [95576-89-9 95576-92-4] e loro Sali. Per queste due voci (provvisoriamente autorizzate) che rimangono nell’allegato la modifica della data nella colonna “consentito fino al” sposta il limite della loro autorizzazione dal 31-12-2009 al 31-12-2011, il che sana la situazione pregressa. È ora prevedibile che la Commissione europea intervenga ulteriormente per rendere definitiva la regolamentazione anche di queste due sostanze.
Note
Allegato
Testo del Decreto del Ministero della Salute 17 febbraio 2012 pubblicato il 10 maggio 2012
Contatti
Luca Nava, tel. 39.02.28.17.73.1 (int. 33),
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Roberto Gorni