Cosmetica Italia fornisce chiarimenti sulla tempistica di applicazione del Regolamento 2023/2055 che proibisce l’uso di microplastiche intenzionalmente aggiunte come ingredienti in svariati tipi di prodotti, tra cui i cosmetici

17/10/2023

Nei giorni scorsi la Commissione europea ha diffuso un comunicato stampa per divulgare i contenuti del Regolamento 2023/2055 che proibisce l’uso di microplastiche intenzionalmente aggiunte come ingredienti in una serie di prodotti, tra cui anche i cosmetici.

L’indicazione all’interno del documento della Commissione, a titolo esemplificativo, dei glitter tra i prodotti soggetti da subito alla proibizione, ha indotto alcuni media all’errata interpretazione che, secondo la nuova normativa, i prodotti cosmetici contenenti glitter debbano essere soggetti al ritiro dal mercato dal 17 ottobre 2023.

Si sta così generando in queste ore una certa confusione in merito alla corretta applicazione della normativa.

Cosmetics Europe – The personal care Association (associazione europea dell’industria cosmetica a cui aderisce anche Cosmetica Italia) ha chiesto e ottenuto direttamente dalla Commissione europea un chiarimento che conferma che ai prodotti cosmetici contenenti microparticelle di polimeri sintetici (ad eccezione delle microsfere), compresi quelli contenenti glitter, sono concessi specifici periodi transitori e possono continuare a essere venduti fino a:

  • 16 ottobre 2027 compreso, per i cosmetici da risciacquo (comma 6b)
  • 16 ottobre 2029 compreso, per i cosmetici leave-on (comma 6d)
  • 16 ottobre 2035 compreso, per i prodotti da trucco, i cosmetici per labbra e unghie (comma 6c). Dal 17 ottobre 2031 al 16 ottobre 2035, per continuare a essere venduti, i prodotti per il trucco, le labbra e le unghie dovranno recare un’etichetta che indichi che contengono microplastiche.

A partire dal 17 ottobre 2023 (data di entrata in vigore della restrizione) è vietata:

  • la immissione sul mercato di prodotti cosmetici contenenti microsfere
  • la immissione sul mercato di glitter di plastica sfusi (“Loose glitter”) o presenti in prodotti per i quali non è previsto alcun periodo transitorio ai sensi del paragrafo 6 della restrizione (ad esempio giocattoli, tessili).

La restrizione non si applica se i glitter sono costituiti da materiale inorganico (ad esempio vetro, metallo), biodegradabile o solubile in acqua, in quanto in tal caso non si tratta di sostanze classificate come microplastiche.

Infine, i prodotti contenenti microparticelle di polimeri sintetici (compresi i glitter) che sono stati immessi sul mercato (ovvero acquistati/venduti/importati) prima del 17 ottobre 2023 non necessitano di essere richiamati o ritirati dal mercato, ma possono continuare ad essere venduti fino ad esaurimento.

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