2020/15 Scadenza per la rendicontazione delle movimentazioni di sostanze precursori di droghe di categoria 1 e di categoria 2
Il 15 febbraio 2020 scade il termine per le Imprese che utilizzano i precursori di droghe, classificati in categoria 1 e categoria 2, per la presentazione al Ministero della Salute (Ufficio Centrale Stupefacenti) della “Rendicontazione Sintetica” delle movimentazioni di sostanze classificate, effettuate nel corso dell’anno precedente.