2024/103 REACH: pubblicata una restrizione sull’acido perfluoroesanoico (PFHxA), i suoi sali e le sostanze a esso correlate, applicabile anche ai prodotti cosmetici
Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 10/10/2026.
Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 10/10/2026.
Il Regolamento (UE) 2024/2564 rappresenta il XXII adeguamento al progresso tecnico del Regolamento 1272/2008 (CLP) e ne modifica l’allegato VI, sia introducendo nuove voci con classificazione armonizzata, sia modificandone altre già in esso presenti. Inoltre, si da notizia della pubblicazione del Regolamento (UE) 2024/2492 che riguarda i metodi di prova ed è utile a chi registra sostanze e/o deve classificarle in ambito Reach e CLP.
Il RAC (Comitato per la valutazione dei rischi che agisce all’interno dell’ECHA – l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) nella sua riunione di settembre ha concordato per il talco una classificazione come Carc. 1b; se confermata dall’ECHA, tale classificazione non permetterebbe più l’uso del talco come ingrediente cosmetico.
La nota, partendo dalle definizioni riportate nell’articolo 3 del REACH, chiarisce che un’ azienda che effettua attività di travaso non può essere considerata un "distributore" ai sensi del Regolamento REACH.
Le linee guida, pur avendo validità a livello regionale, possono essere considerate uno strumento di lavoro utile per tutte le aziende sul territorio nazionale.