2009/43 Aggiornamenti dall'Unione Europea
Aggiornamenti su nuovo Regolamento cosmetico, quesiti posti a SCCS, consultazioni pubbliche, assemblea generale Colipa, IPPC, small business act e RAPEX
Aggiornamenti su nuovo Regolamento cosmetico, quesiti posti a SCCS, consultazioni pubbliche, assemblea generale Colipa, IPPC, small business act e RAPEX
Le “Linee guida per la predisposizione delle schede informative dei prodotti cosmetici”, attualmente disponibili sul sito di Unipro nella loro versione del 2004, chiariscono che tutti i
prodotti cosmetici, anche quelli destinati ad un uso professionale, non sono soggetti all’obbligo di possedere schede di sicurezza in 16 punti: “I prodotti cosmetici allo stato finito…sono
esplicitamente esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65, sui preparati pericolosi. La realizzazione delle schede di sicurezza in 16 punti, prevista in conformità al
Decreto 7 settembre 2002 per le sostanze ed i preparati pericolosi destinati agli ambiti di utilizzo professionale al fine di informare il lavoratore in relazione ai rischi per l’uomo e per l’ambiente derivanti da una loro non corretta manipolazione, non è pertanto obbligatoria per nessun prodotto cosmetico finito
Pubblicata sulla GUUE L 247 del 21 settembre 2007 la Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati
Il 27 giugno 2007 la Commissione europea ha approvato la proposta di regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). I cosmetici finiti sono esclusi ma i loro ingredienti rientrano in questi disposti di legge. La proposta mira ad adeguare l’attuale sistema europeo di classificazione delle sostanze chimiche e dei preparati al sistema generale armonizzato delle Nazioni Unite (il cosiddetto GHS, Globally Harmonised System) ed integra il regolamento REACh sulla registrazione, la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti chimici
Con la presente, desideriamo aggiornarvi sull’iter dei due decreti in oggetto che avrebbero dovuto portare ricadute anche nel nostro settore
Negli ultimi tempi si è intensificato l’interesse di organi di stampa e organizzazioni di consumatori nei confronti di prodotti cosmetici che, per via della loro presentazione (complessivamente intesa), possono essere facilmente confusi, soprattutto dai bambini, con cibi o bevande a causa dell’aspetto, dell’odore o del packaging
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2004, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 172, (d’ora in avanti indicato con DSGP), recante attuazione della Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti: il decreto, che avrebbe dovuto recepire la direttiva entro il 15 gennaio 2004, abroga il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 115, ed entra in vigore il 31 luglio 2004
In riferimento alla nostra circolare C. 53/02 del 21 giugno 2002, vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002 è stato pubblicato il Decreto 7 settembre 2002, recepimento della Direttiva 2001/58/CE del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la Direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica (in altre parole la scheda di sicurezza, ndr) concernente le sostanze ed i preparati pericolosi
L’argomento di cui in oggetto fu trattato in una circolare Unipro del 1992, (C. 21/92 del 18 febbraio 1992), ma necessita di essere ripreso sulla base di recenti accadimenti di cui siamo stati informati sia da aziende associate che da autorità periferiche di controllo e, soprattutto, da autorità doganali